STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (Legge 217/83, 203/95, 106/14, 124/17, 205/17; L.R. 9/06; D.G.R. 19/4/07, 17/9/07, 22/2/21, 31/1/22)
Soggetti interessati:
Servizio Regionale Turismo (Servizio), Osservatorio regionale del turismo (Osservatorio), Sportello unico attività produttive (SUAP)
Operatori del settore turistico, iscritti al registro delle imprese, che gestiscono in forma di impresa individuale, società (anche cooperativa), consorzio di imprese, Ente ed Associazione, a livello imprenditoriale od occasionale, in qualità di titolari o conduttori ai sensi della L.R. 9/06, come modificata da ultimo da L.R. 29/21:
centri vacanza per minori, cioè strutture ricettive destinate a bambini di età inferiore a 14 anni, aperte nei periodi di vacanza (estiva o invernale), finalizzate allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino, e dotate di personale specializzato e personale medico, in cui garantita, mediante convenzione, l’assistenza sanitaria per immediato soccorso;
centri vacanze per anziani, cioè strutture ricettive destinate a persone anziane, aperte “solitamente nel periodo delle vacanze estive od invernali, finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo ed alla vita sociale”, dotate di personale medico, in cui garantita, mediante convenzione, l’assistenza sanitaria per immediato soccorso. Escluse strutture destinate all’assistenza delle persone anziane;
case religiose gestite da Enti religiosi che offrono ospitalità a pagamento nel rispetto del carattere religioso della struttura (Accettare regole di comportamento e limitazioni di servizio);
country house (escluse strutture agrituristiche), cioè attività ricettiva rurale esercitata in fabbricati siti in zone agricole o borghi rurali individuati dai Comuni e trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento (non dovuti oneri di urbanizzazione per le suddette opere, purché non alteranti gli elementi architettonici originali), in strutture ricettive dotate, secondo quanto previsto dalla DGR 1011 del 17/9/2007, di:
camere/appartamenti autonomi tra loro, aventi superficie minima di: 8 mq. per camera ad 1 letto o 12 mq. se a 2 letti o 5 mq. in più per ogni letto aggiunto (Nel caso di strutture preesistenti superficie minima è di: 7 mq. per camera ad 1 letto o 11 mq. se a 2 letti); 26 mq. per appartamenti con servizio autonomo di cucina in grado di dare alloggio a non oltre 4 persone (5 in caso di bambini fino a 12 anni); 3 mq. per bagni privati (Se camera senza bagno, occorre presenza di almeno 1 bagno comune con accessori adeguati al numero delle persone ospitate)
spazi comuni esterni attrezzati per lo svago (muniti di attrezzature sportive e ricreative) ed eventualmente servizio di ristorazione a favore delle persone alloggiate, loro ospiti o quanti usufruiscono di tali strutture in occasione di manifestazioni e convegni;
fornitura dei seguenti servizi agli ospiti: sostituzione della biancheria e pulizia della camera ad ogni cambio di cliente (comunque almeno 2 volte/settimana); presenza in ogni bagno della chiamata di allarme nonché di biancheria e prodotti igienici adeguati al numero di persone ospitate in camera; riscaldamento in tutto l’esercizio; presenza in ogni camera di sedia, illuminazione centrale, piano di appoggio laterale al letto, sgabello o ripiano per bagagli, specchio con presa di corrente per camere senza bagno; linea telefonica esterna ad uso comune; servizio fax; servizio di prima colazione e di eventuale ristorazione con offerta di prodotti tipici locali in spazio apposito
Tali attività possono anche ricadere in aree di valore paesistico ed ambientale previste dal PPAR o dagli strumenti urbanistici comunali;
case per ferie (compresi pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle di Enti regionali per diritto allo studio), cioè strutture attrezzate per soggiorno temporaneo di persone o gruppi gestite (anche in forma di impresa e fuori dai circuiti commerciali) da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi senza scopo di lucro, per conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religioso, sportive (Tali Associazioni esercitano attività ricettiva solo per propri associati), nonché da Enti o imprese per soggiorno dei propri dipendenti o familiari (o, mediante convenzioni, dipendenti o familiari di altre imprese, Associazioni, Enti), Strutture dotate, secondo quanto previsto dalla DGR 1011 del 17/9/2007, di:
superficie minima di 8 mq. per camera ad 1 letto (12 mq. per camera a 2 letti; 4 mq. per ogni letto aggiunto); 3 mq. per bagni dotati almeno di lavabo, bidet, wc, vasca o doccia (In caso di camere senza bagno, occorre garantire presenza di dotazioni igienico sanitari comuni in misura di 1 vano wc e locale bagno/doccia ogni 8 posti letto e lavabo ogni 5 posti letto);
2,70 m. di altezza minima dei locali (2,40 m. nei Comuni sopra 600 m.);
arredamento minimo per camera comprendente: letto; sedia o sgabello; armadio; cestino rifiuti;
locale comune di soggiorno distinto dalla zona pranzo, almeno pari a 0,5 mq./posto letto effettivo;
cassetta di pronto soccorso con medicamenti e materiali indicati da Autorità sanitaria (può chiedere in base ad ubicazione, dimensione, utenza allestimento di uno specifico locale per infermeria) ed apparecchio telefonico ad uso comune;
fornitura costante di energia elettrica (tramite impianti a norma) e di acqua calda, nonché di dispositivi e mezzi antincendio secondo indicazioni del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
riscaldamento dei locali solo se strutture aperte nel periodo 1 Ottobre – 30 Aprile;
cambio della biancheria ogni settimana o ad ogni cambio di cliente con pulizia giornaliera dei locali, mentre servizio biancheria da bagno fornito su richiesta
eventuale somministrazione di cibi e bevande (Escluse bevande alcoliche con gradazione superiore a 21% vol.) alle persone alloggiate ed alle persone che “utilizzano la struttura in conformità alle finalità sociali cui è destinata”;
ostelli per la gioventù, cioè strutture ricettive gestite da Enti ed Associazioni senza scopo di lucro o da operatori privati (previa convenzione con Comune che ne regolamenta le tariffe e le condizioni di esercizio), attrezzate per il soggiorno e pernottamento di giovani e loro accompagnatori, nonché iscritti ad Associazioni appartenenti ad International Youth Hostal Federation. Strutture dotate, secondo quanto previsto dalla DGR 1011 del 17/9/2007, di:
superficie minima di 8 mq. per camera ad 1 letto; 10 mq. per camera a 2 letti; 4 mq. per ogni letto aggiunto; 3 mq. per bagni dotati almeno di lavabo, bidet, wc, vasca o doccia (In caso di camere senza bagno, occorre garantire presenza di dotazioni igienico sanitarie comuni in misura di 1 vano wc e locale bagno/doccia ogni 8 posti letto e lavabo ogni 5 posti letto);
possibilità di aggiunta temporanea di letto sovrapposto su richiesta del cliente, purché letto aggiunto rimosso dopo la sua partenza;
altezza minima di 2,70 m. (2,40 m. in caso di Comuni ad oltre 600 m.);
camera munita di almeno 1 letto, con 1 sedia o sgabello, 1 armadio, 1 cestino per rifiuti;
1 o più sale in comune con superficie totale di almeno 20 mq. ed almeno 0,8 mq./posto letto (1 mq. se sale comuni coincidono con quelle destinate alla consumazione dei pasti);
fornitura costante di energia elettrica (tramite impianti a norma) e di acqua calda, nonché di dispositivi e mezzi antincendio secondo indicazioni del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
servizio di ricevimento clienti assicurato almeno 8 ore su 24;
apparecchio telefonico ad uso comune e cassetta di pronto soccorso con medicamenti e materiali indicati da Autorità sanitaria (può chiedere in base ad ubicazione, dimensione, utenza allestimento di uno specifico locale per infermeria);
riscaldamento dei locali solo se strutture aperte nel periodo 1 Ottobre – 30 Aprile;
cambio biancheria ogni settimana e ad ogni cambio di cliente (Fornitura biancheria da bagno su richiesta), mentre pulizia camera almeno 1 volta al giorno;
eventuale somministrazione di cibi e bevande (Escluse bevande alcoliche con gradazione superiore a 21% vol.) alle persone alloggiate ed alle persone che “utilizzano la struttura in conformità alle finalità sociali cui è destinata”;
rifugi alpini, cioè strutture ricettive custodite ubicate in zone montane ai fini del ricovero, ristoro, soccorso alpino, che nel periodo di chiusura del locale, risultano convenientemente dotate e sempre accessibili dall’esterno per un ricovero di fortuna;
rifugi escursionistici, cioè strutture ricettive sempre aperte al pubblico, ubicate in luoghi idonei (anche in prossimità di centri abitati) a fornire ospitalità e ristoro agli escursionisti dotati, ai sensi della DGR 1011 del 17/9/2007, di:
servizio cucina od attrezzatura di cucina comune, nonché di spazio attrezzato per somministrazione e consumo di alimenti e bevande;
camere con più posti letto, anche sovrapposti del tipo a castello, per almeno 8 mc./posto letto;
servizi igienici proporzionati all’ampiezza della struttura;
altezza minima dei locali conforme al regolamento edilizio di Comune;
alloggio riservato al gestore (in caso di rifugio custodito);
attrezzatura di pronto soccorso (Cassetta di pronto soccorso, barelle, slitta, corde) da conservare in apposito locale;
servizio (almeno settimanale) di trasporto a valle presso discariche autorizzate dei rifiuti solidi prodotti.
Comune ai fini del rilascio dell’autorizzazione accerta, tramite Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, che gestore di rifugio alpino/escursionistico possieda requisiti necessari, quali: conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi, dei posti di soccorso più vicini; conoscenza delle nozioni di primo intervento di soccorso (Nessun accertamento svolto se gestore è guida alpina);
bivacchi fissi, cioè locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per riparo degli alpinisti. Chiunque intende realizzare bivacco invia domanda, specificandone caratteristiche, al Comune che rilascia nulla osta, previo accertamento della compatibilità di questo con strumenti urbanistici comunali o, in mancanza, con PPAR;
esercizi di affittacamere, cioè strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale od occasionale, composte da non più di 6 camere (conformi alle norme vigenti per civili abitazioni) per 12 posti letto, ubicate in 1 o 2 appartamenti ammobiliati nello stesso stabile in cui è fornito alloggio, dotate, ai sensi della DGR 1011 del 17/9/2007, di:
superficie minima di: 8 mq. per camera ad 1 letto; 12 mq. per camera a 2 letti; 5 mq. per ogni letto aggiunto (Per strutture preesistenti al 24/9/2007: 7 mq. per camere ad 1 letto, 11 mq. per camere a 2 letti); 3 mq. per bagni dotati di lavabo, bidet, wc, vasca o doccia (se camere sprovviste di bagno, occorre presenza di almeno 1 bagno ogni 3 camere);
per ogni camera: 1 letto; 1 comodino con lampada; 1 tavolo; 1 sedia/persona ospitata; 1 armadio; 1 specchio con presa di corrente; 1 cestino di rifiuti;
fornitura costante di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento dei locali (Obbligatoria in caso di apertura nel periodo 1 Ottobre – 30 Aprile);
fornitura dei seguenti servizi ai clienti: pulizia dei locali e sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente (comunque almeno 1 volta/settimana); servizio di prima colazione (se gestione in forma imprenditoriale e purché titolare abbia frequentato corso inerente disciplina igienico sanitaria di somministrazione di alimenti e bevande);
appartamenti ammobiliati per uso turistico (diversi da attività di affittacamere e case per vacanze), in cui soggetti privati forniscono in locazione ad uso turistico case ed appartamenti (comprese ville e casali) nella loro disponibilità a qualsiasi titolo, previa comunicazione al Comune del periodo di esecuzione di tale attività e dei requisiti qualitativi di alloggi ed arredi, nonché di ogni variazione intervenuta al riguardo;
garden sharing, in cui soggetti privati mettono a disposizione di turisti itineranti (con o senza mezzi propri) in forma non imprenditoriale (avvalersi della sola organizzazione familiare) spazi all’aperto od aree verdi (con eventuali allestimenti mobili, le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta Regionale) ubicati in “aree private, con destinazione d’uso residenziale, dove presente almeno 1 unità abitativa privata autonoma, non costituente parte/porzione di edificio o complesso condominiale, con area verde pertinenziale adatta alla sistemazione di ospiti itineranti”. Ammessa ospitalità di non oltre 2 equipaggi (composto da non oltre 5 persone) per non oltre 7 notti consecutive;
uso occasionale di immobili a fini ricettivi consentito per periodi (anche non continuativi) inferiori a 90 giorni/anno, previo nulla osta rilasciato dal Comune dopo aver accertato: finalità sociali dell’iniziativa; presenza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza dell’immobile, in funzione al numero di utenti ospitati ed al tipo di attività svolta;
bed and breakfast (B&B), cioè strutture ricettive ai sensi di DGR 70 del 31/1/2022 dotate di:
se attività esercitata in forma imprenditoriale, alloggio in non più di 6 camere (per non oltre 12 posti letto) con somministrazione di prima colazione, utilizzando propria cucina e per almeno 70% prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti presso aziende o cooperative agricole della Regione. Titolare può gestire non oltre 2 B&B nello stesso edificio;
se attività esercitata in forma non imprenditoriale, alloggio in non più di 3 camere (per non oltre 6 posti letto) con somministrazione di prima colazione, avvalendosi della organizzazione familiare per non oltre 335 giorni/anno (periodi anche non continuativi da comunicare, per via telematica, ad inizio del semestre al Comune), fermo restando possibilità di modificare date di chiusura entro 48 ore da inizio del periodo indicato. Titolare può gestire 1 solo B&B (anche su 2 edifici separati);
titolare che esercita in forma imprenditoriale attività di B&B, rispettando normativa UE, nazionale e regionale vigente nella somministrazione di bevande ed alimenti. Se attività esercitata in forma non imprenditoriale titolare deve garantire:
preparazione, conservazione, somministrazione dei prodotti alimentari attuata in modo igienico, cioè adottando seguenti “buone pratiche di lavorazione”: accurato lavaggio e disinfezione delle mani e dei materiali ed oggetti utilizzati per preparare cibi; mantenimento della catena del freddo per alimenti da conservare a temperatura controllata;
partecipazione ad un corso organizzato da soggetti accreditati da Regione che prevede la frequenza di almeno 10 ore, riguardante seguenti materie: legislazione di base UE e regionale in campo alimentare; rischi del settore alimentare; nozioni di microbiologia generale; cenni sulle malattie trasmissibili con alimenti; MOCA 1935/04; procedure di pulizia e sanificazione dei locali ed attrezzature usate nel processo di lavorazione; conservazione degli alimenti (rispetto della catena del freddo, temperatura di conservazione degli alimenti); tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti; acrilammide. A conclusione del corso rilasciato attestato (non soggetto a scadenza ed aggiornamento), i cui estremi vanno riportati nella comunicazione di inizio attività (Modello pubblicato su BUR 9/22). Nel caso di B&B attivi alla data del 11/2/2022 attestato deve essere conseguito e comunicato a SUAP entro 18 mesi
requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per alloggi di civile abitazione;
accesso indipendente alle camere da altri locali, salvo che assegnate allo stesso nucleo familiare (indicata come unica camera nel rispetto del numero massimo di posti letto consentiti). Ammesse deroghe in caso di edifici di particolare pregio storico ed architettonico;
superficie minima per camera singola o doppia analoga a quella prevista per civili abitazioni (in caso di B&B in attività prima del 11/2/2022 superficie minima di: 7 mq. per camera ad 1 letto; 11 mq. per camera a 2 letti; 4 mq. per ogni letto aggiunto);
bagno con superficie minima analoga a quella prevista per civili abitazioni con wc, bidet, lavabo, vasca/doccia, specchio con presa di corrente, chiamata di allarme. Se camere prive di bagno occorre garantire presenza di servizio igienico ogni 6 posti letto (compresi eventuali residenti o dimoranti) per unità abitativa;
letto, armadio, sedia, specchio, comodino/posto letto con relativo punto luce, cestino rifiuti;
spazio per consumazione di prima colazione, con numero di posti a sedere pari al totale degli ospiti;
energia elettrica, acqua calda, riscaldamento;
biancheria da bagno (telo da bagno o accappatoio, asciugamano, salvietta), lenzuola e federe per ogni ospite fornita ad ogni cambio di cliente o almeno 1 volta/settimana;
pulizia della camera da effettuare ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte/settimana, nonché riassetto della camera e pulizia dei bagni da effettuare ogni giorno;
attrezzature e manutenzione delle camere degli ospiti in buone condizioni e nel rispetto delle norme sulla sicurezza
Esercizio di B&B non costituisce cambio di destinazione d’uso di immobile a fini urbanistici ma comporta obbligo di dimora per proprietari/possessori dei locali nei periodi di attuazione dell’attività (ammesse deroghe da parte del Comune se residenza del titolare inferiore a 200 m.).
condhotel (vedi scheda “condhotel”)
case ed appartamenti per vacanze, cioè unità abitative gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati nel corso di 1 o più stagioni, con contratti aventi durata non superiore a 3 mesi consecutivi. In tale tipologia di strutture rientra:
gestione unitaria in forma imprenditoriale sotto forma di residenza turistica o residence organizzata per fornire alloggi e servizi in appartamenti autonomi, composti da 1 o più locali arredati, dotati di servizi igienici e cucina, collocati in complesso immobiliare unitario;
gestione non occasionale ed organizzata di case/appartamenti ad uso turistico
Strutture, ai sensi della DGR 1011 del 17/9/2007, dotate di:
monolocali (aventi superficie inferiore a 28 mq. per massimo di 4 posti letto) o camere ubicate in unità abitative composte di più vani (aventi superficie minima di: 9 mq. se ad 1 letto; 12 mq. se a 2 letti; 6 mq. per ogni letto aggiunto);
locale di soggiorno, ubicato in unità abitative composte da più vani, privo di posto letto, avente superficie minima di: 10 mq. per soggiorno fino a 2 persone; 12 mq. per soggiorno fino a 3 o più persone. In caso di soggiorno dotato di posti letto, superficie minima elevata a: 14 mq. per soggiorno fino a 3 persone; 12 mq. + 4 mq./letto aggiunto (Fino ad un massimo di 4 letti) per soggiorno di 4 o più persone. Superfici minime calcolate al netto di quelle per i bagni;
locali di soggiorno e pernottamento con: letti e coperte pari al numero delle persone ospitate; armadio; cassetto; grucce; comodini o ripiani; illuminazione; lampade; tavolo con sedie pari al numero dei posti letto per consumazione dei pasti;
locali di preparazione dei cibi, muniti di: cucina con 2 fornelli; frigorifero; lavello con scolapiatti; stoviglie per persona ospitata (almeno 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina);
per ogni unità abitativa: 1 batteria di cucina; 2 coltelli; 1 spremiagrumi; 1 cavatappi; 1 caffettiera; 1 zuccheriera; 1 scolapasta; 1 mestolo; 1 insalatiera; 1 grattugia; 1 bricco per latte; 1 pattumiera con sacchetti di plastica;
bagno, avente superficie minima di 3 mq., lavabo, bidet, wc, vasca/doccia, biancheria e prodotti igienici adeguati al numero di persone ospitate;
servizio di ricevimento ospiti e recapito;
fornitura costante di corrente elettrica, gas, acqua calda e riscaldamento (obbligatorio per strutture aperte nel periodo 1 Ottobre – 30 Aprile);
servizio di pulizia dell’unità abitativa ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta/settimana;
servizio di assistenza per interventi urgenti di manutenzione ordinaria, riparazione e sostituzione di arredi, corredi, dotazioni all’unità abitativa;
servizio di fornitura di biancheria a richiesta (assicurare comunque cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente).
In caso di gestione da 6 a 10 unità abitative garantito l’accesso a portatori di handicap in almeno 1 di queste (2 se da 11 a 20 unità abitative; 3 se oltre 20 unità).
Esclusa la somministrazione di cibi e bevande ed altri servizi centralizzati. Utilizzo di tali locali a fini turistici non ne comporta il cambio di destinazione d’uso a fini urbanistici;
bike hotel (vedi scheda “cicloturismo e bike hotel”);
strutture ricettive “pet frendly” (vedi scheda “alberghi pet frendly”);
parchi a tema, cioè aree attrezzate, aventi finalità turistiche, culturali, ludiche, ricreative, aperte al pubblico per un periodo superiore a 120 giorni/anno (Trascorso tale periodo almeno 80% delle attrazioni deve rimanere nell’area parco);
stabilimenti balneari, cioè strutture per la balneazione ubicate su aree di concessione demaniale, dotate di:
ombrelloni, sedie, sdraio, lettini;
eventuali attrezzature fisse di facile rimozione (v. spogliatoi, cabine, capanne, chioschi);
eventuali impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande o attività sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
Giunta Regionale definisce elementi che stabilimenti balneari adottano su base volontaria per elevare livelli di qualità dei servizi offerti (in particolare tramite misure ecosostenibili);
strutture per turismo nautico (quali porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio), che forniscono servizi di ormeggio, sosta, manutenzione, rimessaggio ed altri servizi complementari ad imbarcazioni da diporto e relativi equipaggi per loro stazionamento per un periodo fisso od in transito;
ittiturismo, cioè attività di turismo in mare effettuata con imbarcazioni da diporto di proprietà o in gestione ad impresa che attua trasporto di turisti, singoli od in gruppo, a fini escursionistici o ricreativi, volta alla cattura di pesci (quali sgombri, palamite, orate, pagelli, occhiate) effettuata mediante impiego di canne da pesca su unità ferma;
attività di cabotaggio turistico e noleggio nautico, che forniscono a turisti (singoli od in gruppo) viaggi di durata stabilita con itinerario libero o predeterminato, su imbarcazioni o navi da traffico o da diporto di proprietà o in gestione all’impresa, attrezzate per la navigazione (con o senza equipaggio);
attività turistiche gestite in forma di impresa, in cui rientrano quelle che per fini prevalentemente turistici gestiscono: trasporto di passeggeri con mezzi (anche a noleggio); strutture ad indirizzo sportivo – ricreativo – escursionistico ad alta valenza turistica; strutture per convegni e congressi; servizi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze del territorio regionale mediante iniziative di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici locali
Giunta Regionale può definire ulteriori tipologie di attività turistiche, nonché caratteristiche e requisiti tecnici di ogni singola attività
Iter procedurale:
L.R. 9/06, come modificata da ultimo dalla L.R. 28/20, prevede che country house, residenze d’epoca, case per ferie, ostelli per gioventù, case religiose per ospitalità, centri vacanze per minori ed anziani, rifugi alpini ed escursionistici (esclusi bivacchi fissi), esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, garden sharing, bed and breakfast debbono possedere: requisiti igienico sanitari previsti per uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene; requisiti funzionali definiti in precedenza e dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza; notifica sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande; requisiti di accesso all’esercizio dell’attività commerciale
Esercizio di tali attività ha inizio dopo invio (anche tramite SOUP) al Comune competente per territorio di: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) se esercitate in forma imprenditoriale; comunicazione di inizio attività (CIA) se esercitate in forma non imprenditoriale
Comune (a cui va segnalata entro 10 giorni ogni variazione dei dati contenuti in SCIA o CIA) provvede a trasmettere a Servizio per via telematica:
entro 15 giorni successivi SCIA o CIA pervenute, specificando: attrezzature; servizi; prezzi praticati; variazioni segnalate;
entro 31 Gennaio elenco aggiornato delle suddette strutture ricettive
Titolare della struttura può comunicare, in via preventiva, al Comune volontà di sospendere (per non oltre 6 mesi, eventualmente prorogabili dal Comune, in caso di gravi motivi, per altri 3 mesi o per un ulteriore periodo in caso di opere di ristrutturazione/ammodernamento della struttura ricettiva già avviata) o di cessare attività (entro 30 giorni dal suo verificarsi)
Per attività di bed and breakfast, “esercitata con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali”, è sufficiente comunicare il periodo in cui l’attività non viene esercitata al Comune, che è tenuto ad eseguire sopralluogo per accertare idoneità della struttura e sua iscrizione in appositi Elenchi (da comunicare a Provincia e Servizio)
Giunta Regionale con DGR 193 del 22/2/2021 istituisce presso Servizio il Registro delle strutture extra alberghiere, comprendente seguenti esercenti che hanno presentato SCIA/CIA: country house e residenze d’epoca extra-alberghiere; affittacamere; case ed appartamenti per vacanze; appartamenti ammobiliati per uso turistico; garden sharing; bed and breakfast. Servizio si avvale di Sistema informatico ISTRICE ROSS 1000 e di Osservatorio per iscrizione e tenuta del Registro, aggiornato ogni anno sulla base di elenchi trasmessi dai Comuni entro 31 Gennaio
Alle strutture inserite in Registro, Osservatorio assegna Codice Identificativo Regionale (CIR) composto di 6 caratteri numerici (codice ISTAT del Comune), 3 caratteri alfanumerici individuanti tipologia di struttura e 5 caratteri numerici sequenziali generati da ISTRICE, purché hanno completato percorso di regolarizzazione delle strutture ricettive e degli adempimenti di L.R. 9/06 (in particolare: presentato SCIA/CIA al Comune competente; registrato struttura presso Questura di competenza da cui ricevuto credenziali del sito “Alloggiati web”; accreditato presso Servizio, da cui ricevute credenziali da ISTRICE per sistema di gestione dei flussi turistici, previa acquisizione protocollo del Comune attestante invio di SCIA/CIA; comunicato prezzi e periodi di apertura). Chiunque intende pubblicizzare, promuovere, commercializzare offerta delle strutture (compresi alloggi dati in locazione per finalità turistiche) iscritte nel Registro (compresi soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici) debbono riportare sempre CIR di ogni unità ricettiva su strumenti utilizzati
Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive rilasciate da Comuni ai sensi di L.R. 10/1999 e di L.R. 7/2010
Clienti, a cui applicati prezzi superiori a quelli indicati in tabella o che riscontrano carenze nella gestione del servizio e nelle strutture, possono inviare entro 30 giorni reclamo documentato al Comune, che è tenuto ad informare, tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del reclamo il titolare/gestore della struttura, assegnandogli 30 giorni per presentare osservazioni. Se reclamo risulta fondato, nei successivi 30 giorni, Comune applica sanzione amministrativa o impone alla struttura ricettiva di rimborsare al cliente l’importo pagato in eccedenza entro 15 giorni (comunicazione degli estremi di avvenuto pagamento al Comune). Comune è tenuto ad informare il cliente circa l’esito del suo reclamo
Sanzioni:
In caso di perdita dei requisiti igienico sanitari e tecnici di cui sopra: sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni decretata da Comune, previa diffida
In caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti per l’esercizio o quando alla scadenza di sospensione non ottemperato alle prescrizioni imposte: cessazione di attività decretata dal Comune
Chiunque fornisce in locazione appartamenti ammobiliati per uso turistico senza comunicazione al Comune, o viola le disposizioni in merito all’uso occasionale di immobili a fini turistici, o esercita attività di garden sharing o di bed and breakfast senza aver inoltrato la comunicazione o la SCIA, o non ottemperi agli obblighi previsti per le attività di garden sharing: multa da 250 a 500 €
Chiunque esercita attività di garden sharing o di bed and breakfast in mancanza dei requisiti prescritti dalla L.R. 9/06: multa da 350 a 750 €
In caso di mancata rispondenza dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico, sanitaria e delle relative prescrizioni da adottare, o di uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione: sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni decretata dal Comune, previa diffida.
Chiunque faccia funzionare struttura ricettiva extralberghiera senza aver presentato SCIA: multa da 1.000 a 5.000 € + chiusura attività
Chiunque non ottempera ad iscrizione nel Registro ed alle modalità di utilizzo di CIR: multa da 250 a 500 €