Ser formazione e consulenza è il consulente per la sicurezza adatto alle aziende di qualsiasi dimensione e tipo, in grado di offrire un servizio di consulenza a 360°.
Il nostro lavoro:
RSPP Esterno: Assunzione dell’Incarico RSPP
Il D.Lgs 81/08 art. 17, comma 2, prevede che il datore di lavoro nomini il responsabile della sicurezza che si occuperà di prevenzione e protezione (RSPP), per gestire tutti gli aspetti riguardanti gli adempimenti e il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi lavorativi, partendo da un documento obbligatorio, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) . In tale documento e il suo
piano di intervento, vengono elencati i doveri degli addetti alla tutela della salute e sicurezza di ogni settore lavorativo, per ridurre, se non eliminare, i fattori di rischio e di conseguenza gli infortuni per ogni dipendente.
Valutazione personalizzata dei requisiti previsti dalle linee guida per la gestione dei processi
Verrà fornita al cliente un valutazione dei requisiti minimi di sicurezza inerente la struttura e gli ambienti di lavoro, compresi gli impianti, come previsto dalle linee guida per il controllo della sicurezza nell’azienda. Vengono elencate le misure di sicurezza e le misure di prevenzione, nel rispetto della normativa vigente, come indicato nel Testo Unico.
Assunzione dell’incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
In caso di assunzione dell’incarico di responsabile sicurezza esterno gestito dalla Ser formazione e consulenza verranno gestite le pratiche burocratiche di nomina del RSPP; verrà inoltre fornita al cliente copia del medesimo modulo di nomina con allegato il curriculum del RSPP dove saranno specificate le specifiche richieste per legge.
Gestione dei rapporti con gli enti di controllo
In caso di verifiche di enti di controllo, un tecnico Ser formazione e consulenza affiancherà il cliente nella gestione della visita.
Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e altri documenti inerenti la gestione della sicurezza
I tecnici della sicurezza in fase di sopralluogo si occuperanno dell’aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), della verifica dei documenti inerenti la sicurezza degli ambienti di lavoro, delle attrezzature, ecc., assicurando il loro ruolo di professionisti della sicurezza.
Visite periodiche
A seconda delle esigenze e necessità della struttura dell’azienda, verranno concordate e programmate col cliente delle visite periodiche negli ambienti di lavoro, per la valutazione del rischio: in questa fase verranno esposti i programmi da mettere in pratica.
Riunioni periodiche con il datore di lavoro, il Responsabile Sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori e il medico competente
Come previsto dal D.lgs 81/2008 ex D.lgs 626/94, per le aziende sopra i 15 dipendenti è prevista una riunione annuale con i rappresentanti della sicurezza (RLS), il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il medico competente MC (se previsto), nel corso della quale verranno affrontate le tematiche più importanti per l’azienda a livello di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Coordinamento con le attività svolte dal medico competente
I tecnici Ser formazione e consulenza si occuperanno della gestione dei rapporti con il medico competente eventualmente fornito da Ser formazione e consulenza, individuando con lui quelle che possono essere le eventuali carenze e punti da rafforzare all’interno dell’azienda.
Assistenza telefonica per ogni problema inerente la sicurezza
Lo staff Ser formazione e consulenza è a disposizione dei propri clienti per chiarire eventuali dubbi o per fornire informazioni in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro, dei macchinari, delle attrezzature, della sicurezza del personale e di tutte le tematiche a questo correlate.
Di seguito un elenco dei documenti tipo che possono essere rilasciati al cliente:
Documento di valutazione dei rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza
Come previsto dal D.lgs 81/2008 uno degli obblighi del datore di lavoro è di effettuare la
valutazione dei rischi delle mansioni delle lavoratrici e di comunicare loro cosa devono fare in caso di gravidanza, gli eventuali rischi a cui possono essere esposte.
Procedure per la gestione degli appalti
Come previsto dal Decreto legislativo del 9 Aprile 2008, n° 81, il datore di lavoro deve gestire i rapporti con i fornitori per garantire che le persone che lavorano all’interno della propria struttura o presso altre strutture siano tutelate e che, i requisiti degli ambienti di lavoro, delle strutture e delle attrezzature siano corrispondenti a quelli previsti per legge.
Documenti per la gestione della sicurezza (registri, modulistica, …)
Verrà fornita al cliente idonea modulistica sia cartacea che informatica per la gestione delle pratiche amministrative e per la sorveglianza giornaliera e annuale della sicurezza. Tra la documentazione non potrà mancare il Duvri (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze).
Il Documento di Valutazione dei Rischi (o DVR) rappresenta uno strumento fondamentale per le aziende, e non solo, perché previsto tra gli obblighi dalla normativa di riferimento.
Si tratta di un documento che ha la funzione di valutare ciascun pericolo correlato alle attività svolte in azienda, quantificando il rischio che possa verificarsi un certo accadimento che arrechi un danno a persone o cose (come un incendio o la contaminazione da sostanze pericolose).
La valutazione e gestione dei rischi va effettuata in forma scritta (o in formato informatico) attraverso, appunto, la stesura di questo importante documento.
Il DVR dev’essere redatto dal datore di lavoro, come previsto dagli artt. 17, 28 e 29 del Decreto Legislativo 81/08.
Spesso il datore di lavoro, se sprovvisto delle necessarie conoscenze, si affida ad altre persone (soggetti interni all’azienda o un professionista esterno) per ottenere una consulenza in merito alla corretta redazione del documento. In funzione dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato agli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, prevede che:
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28″
Il mancato adempimento della compilazione del DVR porta il titolare aziendale a delle sanzioni particolarmente gravose: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €. Come previsto dal decreto, il documento deve analizzare con precisione tutte le attività lavorative che si svolgono nell’impresa, indicando i pericoli collegati a ciascuna di esse e misurandone i relativi rischi per la salute e la sicurezza cui è esposto ogni lavoratore nell’esercizio delle proprie mansioni.
Inoltre devono essere riportare le misure di prevenzione da adottare per apportare dei
miglioramenti al livello di sicurezza e igiene sul lavoro e tutelare maggiormente il personale sotto contratto da incidenti sul lavoro (indipendentemente dalla mansione svolta).
La stesura del Documento di Valutazione dei Rischi rappresenta una delle prime azioni che un datore di lavoro deve svolgere dopo aver iniziato una propria attività d’impresa.
La legge prevede, infatti, che egli effettui in maniera immediata la valutazione dei rischi e rediga il documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività.
In alcuni casi, ad ogni modo, il DVR viene compilato già prima dell’effettivo inizio dell’attività imprenditoriale, anche avvalendosi di un consulente che abbia esperienza e competenze in merito.
Il documento, inoltre, non ha di per sé una scadenza, ma bisogna procedere a
un aggiornamento entro 30 giorni qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
significative variazioni nell’organizzazione aziendale o nei processi produttivi, come l’utilizzo di nuovi strumenti, dispositivi e/o macchinari, lo svolgimento di nuove mansioni che modificano le prassi aziendali consolidate o le modifiche dei luoghi di lavoro; un infortunio o un quasi infortunio; particolari necessità emerse dai risultati della sorveglianza sanitaria o altre indagini specifiche, come quella fonometrica per il rischio rumore.
Come previsto dalla normativa di riferimento all’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, all’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro, per le aziende oltre i 10 dipendenti, a eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577, adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza per l’ufficio o altro ambiente di lavoro. Tali misure rientrano in generale nell’ambito di una progettazione basata sulle norme di legge e sulle tecniche adottate dai professionisti del settore, una sorta di codice professionale da seguire con attenzione.
Ser formazione e consulenza si occupa della redazione di documenti per rischi specifici come:
Prima di cominciare lavori che possano comportare un rischio di esposizione all’amianto, il datore di lavoro deve inviare una notifica all’organo di vigilanza competente per il territorio. Lo stesso dovrà fare in caso di lavori di manutenzione che, pur non implicando la rimozione di materiali contenenti amianto, possano implicare su di essi un’azione meccanica.